Cessione o scambio del pettorale di gara: furbata o reato?

Cessione o scambio del pettorale di gara: furbata o reato?

19 Luglio, 2026

“Io quest’anno non riesco a venire. Prendi pure il mio pettorale”.
“Tu fai il corto e io il lungo, tanto chi se ne accorge?”

La cessione o lo scambio del pettorale di gara è un fenomeno sempre più diffuso nel mondo sportivo amatoriale: dal triathlon alle granfondo, dalle maratone alle gare di endurance. Un gesto (spesso fatto con troppa leggerezza e senza pensare alle possibili conseguenze) che può trasformarsi in un problema sportivo, assicurativo e giuridico molto grave, che può arrivare fino all’imputazione di reato e relativo processo penale. Ma cerchiamo di capirne di più.

Cessione o scambio pettorale, chi paga il danno?

Quando si tratta un tema delicato come la cessione o scambio del pettorale di gara, la sostituzione di persona, il falso e la truffa sportiva sono le cosiddette “fattispecie delittuose”; ma l’effetto più grave lo abbiamo in ambito assicurativo: in caso di eventi dannosi, infatti, la copertura assicurativa decade. E i danni rimangono a carico del “falso pettorale”!

Dal punto di vista sportivo, inoltre, anche la giustizia negli ultimi anni ha iniziato ad interessarsi a questo malcostume; tant’è che ci sono già diverse sentenze che ne definiscono i contorni giuridici e sportivi. Vediamoli insieme.

I casi della Mezza Maratona di Palmanova e Napoli

Una case history recente riguarda la decisione del Tribunale Federale FIDAL (n. 9/2026) relativa alla Mezza Maratona di Palmanova 2025 (23 novembre), nella quale un atleta aveva partecipato senza essere regolarmente iscritto per fare semplicemente da “lepre” ad un compagno di squadra. Nessun premio economico, nessun podio, nessun vantaggio personale. Eppure il Tribunale ha ritenuto che quella condotta alterasse comunque la regolarità della competizione, infliggendo 8 mesi di squalifica all’atleta e 800 € di ammenda alla società sportiva.

Partenza Mezza Maratona Palmanova 2025
Partenza Mezza Maratona Palmanova 2025 © FIDAL

Anche nella vicenda della Napoli Half Marathon, la giustizia federale è intervenuta nei confronti di chi aveva consentito l’utilizzo irregolare del proprio pettorale, affermando un principio destinato a fare scuola: la cessione del pettorale non compromette soltanto la correttezza della competizione ma può incidere anche sulla sicurezza degli altri concorrenti e sull’immagine stessa dello sport organizzato.

Queste, quindi, sono le conseguenze disciplinari applicate dalla giustizia sportiva: ma cosa accadrebbe se durante la gara succedesse qualcosa di più grave? E soprattutto: chi pagherebbe?

Quando le conseguenze diventano più gravi…

Gli scenari sono molteplici e le cose purtroppo accadono. Ad esempio: chi risarcirebbe l’atleta se finisse coinvolto in una caduta o incidente (per non parlare del caso di decesso)? L’assicurazione potrebbe eccepire che il rischio assicurato riguardava una persona diversa da quella effettivamente presente sul percorso. E chi risponderebbe se lo stesso atleta provocasse una caduta con danni a terzi?

Sono interrogativi che quasi nessuno si pone quando cede o scambia il proprio pettorale. Eppure, sono le prime domande che un avvocato, una compagnia assicurativa o un giudice si troverebbero ad affrontare il giorno successivo a un incidente.

Il pettorale di gara non è infatti solo un numero da appuntare sulla maglia, rappresenta molto di più. È il collegamento tra una persona fisica e la manifestazione: l’iscrizione, il certificato medico agonistico, il tesseramento federale, la copertura assicurativa, il sistema di cronometraggio, i controlli antidoping, la classifica finale e perfino le procedure di emergenza sanitaria. In altre parole, il pettorale identifica giuridicamente il soggetto di diritto. Per questa ragione è strettamente personale e non cedibile.

Pettorale International Triathlon Bardolino 2026
International Triathlon Bardolino 2026 © fotoravenna.com

…e vanno oltre il problema sportivo

Ma la vera questione travalica il problema sportivo, poiché in caso di incidenti o eventi dannosi non ci sarebbe alcuna copertura.

Immaginiamo che il partecipante che utilizza il pettorale ceduto o scambiato venga investito da un’autovettura durante una granfondo. Oppure che, nel corso di un triathlon, sia colpito da un arresto cardiaco. O ancora, che provochi un danno a terzi. Se l’atleta in questione non è il vero titolare del pettorale, la compagnia assicurativa non è tenuta a rispondere. In caso di decesso, poi, gli stessi eredi potrebbero incontrare difficoltà nel far valere i propri diritti.

Inoltre, l’organizzatore non sarebbe esente da responsabilità per omessi controlli sull’identità dei partecipanti.

Il reato di sostituzione di persona

Esiste poi un ulteriore profilo che merita attenzione. Quando un atleta partecipa utilizzando il pettorale intestato ad un’altra persona, organizzatori, cronometristi, giudici di gara, federazione e compagnia assicurativa vengono indotti a ritenere che il partecipante sia il soggetto formalmente iscritto. In presenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non può quindi escludersi una riflessione sulla possibile applicazione dell’art. 494 del Codice penale, che disciplina il reato di sostituzione di persona.

Il quadro potrebbe complicarsi ulteriormente qualora quella falsa identità fosse utilizzata per ottenere un premio in denaro, materiale tecnico, una qualificazione ad altra competizione o punti validi per un ranking ufficiale. In simili ipotesi potrebbero infatti prospettarsi ulteriori profili di rilevanza penale o comunque patrimoniale, da valutare necessariamente caso per caso.

Frazione Bike International Triathlon Bardolino 2024
© Aleksandr Dal Cero

Analogamente, qualora venissero compilati moduli o dichiarazioni non veritiere oppure utilizzati documenti non corrispondenti all’effettiva identità del partecipante, potrebbero venire in rilievo ulteriori ipotesi di falso, da verificare in concreto.

Anche sotto il profilo sportivo le conseguenze possono essere significative. La violazione del regolamento di gara può comportare la perdita di ogni risultato conseguito, l’esclusione dalla manifestazione, la sospensione disciplinare dell’atleta tesserato e, come dimostrano le recenti decisioni della FIDAL, perfino sanzioni nei confronti della società sportiva coinvolta.

Il numero è il simbolo dello spirito agonistico, identifica un sistema costruito sulla corretta identificazione dell’atleta. Da quell’identità dipendono la sicurezza della manifestazione, la validità del certificato medico, la copertura assicurativa, i controlli antidoping, la regolarità della classifica e l’accertamento delle responsabilità in caso di incidente.

E quando qualcosa va storto, quel semplice gesto può trasformarsi in una vicenda dalle conseguenze ben più gravi di una quota di iscrizione perduta o di un percorso corto trasformato in lungo.

(Avv Federico Balconi)

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