Quando la bici provoca un danno, l’assicurazione non obbligatoria

Quando la bici provoca un danno, l’assicurazione non obbligatoria

27 Giugno, 2025

“Ho urtato il mio compagno di allenamento e l’ho fatto cadere, provocandogli danni fisici e materiali, ma non l’ho fatto apposta. Stavamo pedalando in gruppo. La bicicletta ha 4000 € di danni e la clavicola non sta tanto bene…”

Basta una disattenzione in gruppo per provocare un danno consistente. Ma in questi casi chi risponde? Quali sono le responsabilità? E soprattutto, come procedere per rimediare al danno? Se poi l’incidente accade durante una gara, magari per la troppa “foga agonistica”, si può chiedere un risarcimento?

Facciamo una doverosa premessa: il ciclismo è uno sport pericoloso, si svolge su equilibrio instabile e molti atleti ne hanno fatto esperienza, più o meno diretta. Quando ci si mette in sella, quindi, si sta accettando il rischio che la bicicletta comporta. In pratica, è come se si sottoscrivesse l’accettazione dei rischi “del mestiere”. Ad una condizione: che siano rischi “consentiti”, rientranti cioè nella normale pericolosità intrinseca di questo sport.

Danno tra ciclisti

Se la caduta è conseguenza di una manovra sbagliata (a causa di un’imperizia del ciclista), non si avrebbe nessuna controparte a cui rivolgere una richiesta di risarcimento. In caso di danni anche fisici, quindi, varrebbe esclusivamente una polizza assicurativa privata.

Poniamo invece il caso che a metà curva ci fosse un’estesa macchia d’olio, magari già da tempo nota all’Ente manutentore a seguito di precedenti incidenti e segnalazioni (possiamo appurarlo con un accesso agli atti), oppure una buca poco visibile e non segnalata. Ecco che in quel caso non si potrebbe dedurre alcuna accettazione a quel rischio, che travalicherebbe invece il normale “pericolo” di pedalare, né a maggior ragione avremmo posto alcun limite all’obbligo dell’Ente di risarcire il danno provocatoci.

Danno in gara

In gara, invece, l’agonismo può portare a manovre e azioni spericolate, simbolo certamente del coraggio e della destrezza di certi atleti. Tutto è consentito, purché ci si attenga alle norme del diritto sportivo. Ad esempio, sono vietati cambi di corsia in volata, salvo in presenza di una connotazione dolosa. Se in volata due corridori si urtano senza intenzione (ma solo nel gesto estremo di cercare di superarsi a vicenda), nulla potrà essere recriminato.

Ma se al contrario uno dei due atleti stringe illecitamente l’altro corridore alle transenne, magari sbandando volutamente per impedirne il sorpasso (contrariamente quindi alla norma che prevede l’obbligo in volata di non modificare la propria traiettoria) e provocandone la caduta, allora in quel caso si andrebbe oltre al normale rischio sportivo, da considerarsi non accettato con conseguente obbligo di rispondere di tutti i danni da parte dell’atleta che ha commesso la scorrettezza.

In alcuni casi, quando la scorrettezza non ha nemmeno scopi agonistici ma va oltre, con dolo di cagionare un danno, la rilevanza sarebbe penale; trattandosi di azioni proprie costituenti un reato.

Danno a terzi

Oltre al possibile incindente tra ciclisti in allenamento, un altro capitolo riguarda invece il ciclista che, anche involontariamente, provochi danni a terzi, ad esempio alla macchina parcheggiata o al pedone sulla ciclopedonale, con relativa colpa e responsabilità civile. Può essere il caso di un contatto con un runner, dovuto ad un semplice sbandamento o calcolo errato nel tenere le distanze, o incomprensione tra chi dovesse spostarsi prima, con conseguenze fisiche e materiali, oppure se il ciclista distratto urta una macchina parcheggiata, sebbene in doppia fila, ammaccando specchietto e portiera.

In entrambi i casi saremmo ritenuti responsabili civilmente, avendo provocato un danno ingiusto (l’articolo del codice civile è il 2043), ed anche se involontario saremmo tenuti al risarcimento. In questo campo le casistiche sono le più svariate, a dimostrazione del fatto che la prudenza non è mai troppa, quindi l’attenzione, quando si pedala, deve essere sempre massima.

In tutti questi esempi, la bicicletta per uso sportivo (o altro) potrebbe costare caro al portafoglio. Per questo motivo sarebbe opportuno munirsi, preliminarmente, di una polizza che possa coprire eventuali danni che dovessimo provocare a terzi, ipotesi remota ma non impossibile, ed anche per questo il costo vale la candela. Chi va a sciare regolarmente lo sa bene. Negli ultimi due anni, il costo dello skipass include la copertura assicurativa..

Il vantaggio di una polizza di questo tipo è proprio di sollevarci, economicamente, dalle richieste di risarcimento di terzi a cui potremmo provocare un danno, anche fosse il nostro compagno di allenamento, che verrebbe risarcito, fatto salvo il legame di amicizia o sportivo. La stessa polizza viene abbinata ai tesserini degli amatori che si iscrivono alla Federazione Ciclistica Italiana, o agli altri Enti di promozione sportiva che, tra l’altro, impongono la visita medico sportiva agonistica, auspicabile per la nostra salute.

In ogni caso, anche se fossi accusato di aver causato un danno, puoi affidarti sempre e immediatamente ai consigli e alla tutela legale di ZEROSBATTI, perché potresti non essere tu il responsabile o magari il danno non corrisponde a quello richiesto.

Avv. Federico Balconi

© Avv. Federico Balconi / ZEROSBATTI

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